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Le nuove misure di sicurezza gli affitti brevi

News

05 Settembre 2024

Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.”

I requisiti di sicurezza antincendio per gli affitti brevi e strutture extralberghiere sono quindi:

  • uso del Codice Identificativo Nazionale (CIN)
  • Installazione di rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio
  • Installazione di estintori ogni 200 mq e su ogni piano della struttura, con una capacità minima di 6 kg o 6 litri Estintore idrico.
  • Adeguamento alla nuova normativa di sicurezza antincendio per tutte le strutture ricettive extralberghiere ed affitti brevi (B&B, case vacanze, affittacamere, agriturismi, campeggi).
  • Obbligo per tutte le attività: l’obbligo riguarda sia le attività imprenditoriali che quelle gestite in forma non imprenditoriale.